Sentenza Cassazione 33954/2025: cosa devono sapere committenti, CSE e imprese
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Cassazione Penale, Sez. 4, 16 ottobre 2025, n. 33954 - Titolare dell'impresa subappaltatrice investito da un violento getto d'acqua durante i lavori nell'acquedotto. Mancato coordinamento tra committente, subappaltatore e CSE
Il fatto
Il titolare di una ditta subappaltatrice è deceduto dopo essere stato investito da un violento getto d’acqua in pressione mentre sostituiva una saracinesca di scarico all’interno di un pozzetto.
L’acqua residua (circa 125.100 litri) non era stata completamente scaricata, ed è fuoriuscita a una velocità stimata di 110 km/h, causando il cedimento dell’apparecchiatura, l’investimento e la morte del lavoratore, in data 26.02.2014.
Organizzazione dei lavori
Il gestore dell’acquedotto era la Siciliacque Spa., la quale aveva appaltato le opere di ristrutturazione delle strutture murarie del pozzetto alla SO.LO. Costruzioni Srl. I lavori di intonacatura erano divenuti impossibili di proseguire a causa delle perdite di acqua che uscivano dallo scarico in pressione. La Siciliacque aveva quindi programmato e disposto la sostituzione dello scarico non funzionante e corroso, con dismissione delle apparecchiature esistenti e montaggio di quelle nuove, che erano state fornite dalla stessa Siciliacque all'impresa SO.LO., la quale, con contratto del 17.12.2013, aveva autorizzato e subappaltato i lavori di manutenzione idraulica alla ditta individuale del lavoratore deceduto.
Responsabilità penali
La Corte ha confermato la responsabilità penale per omicidio colposo aggravato per:
* il responsabile dei lavori per Siciliacque;
* il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
* il legale rappresentante della SO.LO. Costruzioni Srl (committente in subappalto).
Inoltre, l’amministratore delegato di Siciliacque, è stato ritenuto responsabile solo ai fini civili.
Il ricorso
I ricorsi degli imputati si sono basati su diverse argomentazioni, tutte volte a contestare la sentenza della Corte d’Appello di Messina che aveva confermato la responsabilità penale per omicidio colposo aggravato. Ecco i principali punti su cui si sono fondati i ricorsi:
* contestazione della responsabilità penale: gli imputati hanno sostenuto che non vi fosse un nesso causale diretto tra le loro condotte e l’evento mortale;
* critica alla ricostruzione dei fatti;
* ruolo del coordinatore per la sicurezza (CSE): esso sosteneva di non essere stato
* responsabilità del committente e del subappaltatore: hanno sostenuto che la responsabilità dell’esecuzione operativa era in capo alla ditta subappaltatrice e che le misure di sicurezza erano state predisposte;
* richiesta di esclusione della responsabilità civile: l’amministratore delegato di Siciliacque sosteneva di non aver avuto un ruolo operativo diretto.
Il giudizio della Cassazione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, le motivazioni della sentenza si fondano su una serie di gravi omissioni e carenze nella gestione della sicurezza sul lavoro, fra le quali:
* grave carenza di prevenzione in fase di progettazione;
* difetto di coordinamento in fase esecutiva: non è stato predisposto un piano di coordinamento tra committente, subappaltatore e CSE, nonostante l’elevato rischio dell’attività;
* mancata valutazione dei rischi specifici, connessi alla sostituzione di apparecchiature idrauliche in condotta in pressione;
* assenza di regolamentazione delle modalità operative;
* responsabilità penale per il responsabile dei lavori per Siciliacque Spa, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il legale rappresentante della SO.LO. Costruzioni Srl e civile per l’amministratore delegato di Siciliacque Spa e le società coinvolte.
Impatti e indicazioni operative per RSPP
* Valutazione preventiva dei rischi specifici: effettuare una valutazione dettagliata dei rischi legati all’intervento, e per ogni attività, anche quelle apparentemente ordinarie, e considerare rischi interferenziali, ambientali, organizzativi e legati alla presenza di terzi.
* Ruoli e responsabilità: definire chiaramente le posizioni di garanzia: committente, datore di lavoro, RSPP, CSE, dirigenti e preposti, ogni soggetto deve conoscere e assumere consapevolmente il proprio ruolo, con responsabilità proporzionate alle competenze e al potere decisionale.
* Pianificazione e coordinamento: garantire una pianificazione preventiva delle attività, con riunioni di coordinamento e sopralluoghi, e coordinare le attività tra imprese diverse per evitare sovrapposizioni e rischi interferenziali.
* Formazione e informazione: fornire formazione specifica e aggiornata sui rischi e sulle procedure di sicurezza e informare i lavoratori e i soggetti coinvolti su modifiche operative, nuove attrezzature, sostanze pericolose, ecc.
* Controlli e vigilanza: attuare controlli periodici sull’effettiva applicazione delle misure di sicurezza, inoltre, il CSE e i preposti devono vigilare attivamente e intervenire in caso di comportamenti non conformi.
* Gestione delle emergenzeredisporre piani di emergenza chiari e accessibili e simulare scenari critici per testare la reattività e l’efficacia delle misure adottate.
* Documentazione e tracciabilità: mantenere una documentazione completa: PSC, POS, DVR, verbali di riunioni, comunicazioni, autorizzazioni, la tracciabilità è fondamentale per dimostrare la diligenza e la prevenzione in caso di contenzioso.
* Approccio proattivo alla sicurezza: non limitarsi al rispetto formale delle norme, ma adottare un atteggiamento propositivo, anticipando i rischi e migliorando continuamente le misure di prevenzione e promuovere una cultura della sicurezza condivisa, dove ogni lavoratore si senta parte attiva del sistema.
Di seguito in allegato il testo completo della sentenza (fonte Olympus).]]